Descrizione
L'adozione è un istituto giuridico grazie al quale soggetti rimasti senza genitori naturali o da questi non riconosciuti o non educabili possono diventare figli legittimi di altri genitori.
Il tipo di adozione più diffusa è quella di minorenni. L'ente competente è il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il bimbo abbandonato.
L'adozione vera e propria è preceduta dall'affidamento preadottivo e, una volta intervenuta, spezza ogni vincolo di parentela fra il minore e i suoi familiari naturali, conferendo al bambino lo stato di figlio legittimo degli adottanti.
L’adozione è quindi un provvedimento che riguarda i minori per i quali il tribunale per i minorenni ha dichiarato lo stato di adottabilità perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti per legge ad occuparsene.
L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni o per un numero inferiore di anni, se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni: questa condizione deve essere accertata dal tribunale per i minorenni (Legge 04/05/1983, n. 184, art. 6).
Tra i coniugi inoltre non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni una separazione personale neppure di fatto.
L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.
Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.
Nell’ordinamento giuridico italiano sono previsti i seguenti tipi di adozione:
- adozione nazionale di minorenni
- adozione internazionale di minorenni
- adozione di persone di maggiori di età.
Per procedere con l'adozione occorrono:
- la dichiarazione dello stato di abbandono di un minore
- l'idoneità dei coniugi ad adottare.
La domanda di disponibilità all'adozione, in carta semplice, deve essere inoltrata al tribunale per i minorenni e corredata dei documenti che confermano il possesso dei requisiti richiesti.
La domanda vale tre anni e, allo scadere del termine, può essere rinnovata ripresentando la documentazione per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti.
La domanda deve essere presentata direttamente al tribunale per i minorenni.
Approfondimenti
È l’adozione di un minore figlio di italiani, o di stranieri, all’interno del contesto giuridico dello Stato italiano: si tratta di minori nati da madre che non vuole essere nominata o allontanati dalle famiglie di origine per motivi ritenuti di grave pregiudizio dal competente tribunale dei minori.
Con la pronuncia di adozione adottata dal tribunale dei minori vengono meno i legami con la famiglia d’origine e il minore diventa, a tutti gli effetti, figlio di una coppia genitoriale diversa da quella che lo ha generato.
La Sentenza della Corte costituzionale 27/04/2022, n. 131 consente ai coniugi in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire di comune accordo anche il cognome materno al momento dell'adozione.
È l’adozione di un minore straniero avvenuta nel suo paese dinanzi alle autorità del luogo e nel rispetto delle leggi locali.
Questo tipo di adozione comporta un percorso complesso e piuttosto lungo che si conclude con un provvedimento dell’autorità competente del paese di origine che è poi reso efficace a tutti gli effetti con una sentenza del tribunale dei minori italiano competente per territorio di residenza degli adottanti.
Il decreto emanato nel paese di origine del minorenne adottato riporterà già il nuovo cognome del padre adottante.
L’adozione di persone maggiori di età risponde a esigenze di solidarietà sociale, come fornire assistenza a chi si trova in situazioni di debolezza economica e sociale.
I requisiti per adottare persone maggiori di età sono:
- l’adottato deve essere maggiorenne
- l’adottante deve superare di almeno 18 anni l'età dell’adottato
- questo tipo di adozione non è consentita nei confronti di figli naturali, anche se non siano stati riconosciuti
- è necessario l’assenso dei genitori dell’adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando
- se l’adottante ha figli maggiorenni, è necessario il loro assenso.
La Corte Costituzionale con sentenza 08/11/2016 n. 286, consente ai coniugi in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire di comune accordo anche il cognome materno al momento dell'adozione.
Non si crea alcun rapporto di parentela fra adottato e parenti dell’adottante e l’adottato:
- conserva tutti i diritti e doveri nei confronti della famiglia di origine
- acquista i diritti di successione nei confronti dell'adottante, ma quest’ultimo non acquista alcun diritto di successione nei confronti dell’adottato.
Il decreto definitivo di adozione è trascritto dall’ufficiale dello stato civile nei registri di nascita del Comune dove si trova l’atto di nascita dell'adottato. Sempre l'ufficiale dello stato civile provvede alle comunicazioni di cambio cognome all'ufficio anagrafe e per l’atto di nascita dell’adottato.
L’adozione può avvenire anche quando non sia stato dichiarato lo stato di adottabilità in questi casi:
- da persone unite al minore da vincolo di parentela sino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di entrambi i genitori
- dal coniuge, se il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge
- quando il minore si trova nelle condizioni previste dalla Legge 05/02/1992, n. 104, art. 3, com. 1 e sia orfano di entrambi i genitori
- quando sia impossibile l'affidamento preadottivo.
Gli effetti dell’adozione si producono dalla data del passaggio in giudicato della sentenza. Il decreto è emesso dal tribunale per i minori del luogo dove si trova il minore e l’adottato assume il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio.
Questo tipo di adozione non produce effetti legittimanti, né cessano i rapporti personali e giuridici con la famiglia di origine.
Se straniero, il minore acquista la cittadinanza italiana per effetto dell’adozione.
La sentenza è trascritta nei registri di nascita dall'ufficiale dello stato civile e annotata sull’atto di nascita dell’interessato.